REGOLAMENTI
Regolamento attivita’ negoziale Regolamento collegio docenti Regolamento d istituto 2017 Regolamento accesso agli atti amministrativi Regolamento conferimento incarichi Regolamento inventario Regolamento Fondo Economale
Articolo 12, comma 1 e 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall’amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Regolamento attivita’ negoziale Regolamento collegio docenti Regolamento d istituto 2017 Regolamento accesso agli atti amministrativi Regolamento conferimento incarichi Regolamento inventario Regolamento Fondo Economale
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/5/17G00078/sg decreto-presidente-della-repubblica-263-del-29-ottobre-2012-regolamento-centri-istruzione-degli-adulti